IL PRETORE
    Ha  pronunziato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 236/92 tra la soc. Speed Cleaning e l'I.N.P.S.
    Letti gli atti di causa e richiamati gli elementi di fatto posti a
 fondamento del ricorso introduttivo del giudizio e della  memoria  di
 costituzione,   ritiene   che   l'eccezione   di  incostituzionalita'
 dell'art. 49, ultimo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in punto
 di contrasto  con  gli  artt.  3  e  41  della  Costituzione  non  e'
 manifestamente infondata.
   Infatti  la  lettera  d)  del  predetto  art.  49 disciplina in via
 speciale e innovativa le attivita' aziendali ai fini  contributivi  e
 previdenziali.   Tale   norma  dispone  l'inquadramento  nel  settore
 terziario, sia delle attivita' specificamente commerciali, sia quelle
 di produzione ed intermediazione dei servizi che, prima della entrata
 in vigore di  tale  disciplina  innovativa  venivano  inquadrate  nel
 settore  industria  o  commercio  in  relazione  al tipo di attivita'
 svolta.
    L'ultimo comma dell'art. 49, secondo l'interpretazione comunemente
 accolta e (cio' che piu'  interessa)  secondo  l'interpretazione  del
 Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. messaggio 50476
 del  30  novembre  1989) "deve essere interpretato nel senso che sono
 salvaguardati non solo gli inquadramenti nei settori  del  commercio,
 dell'industria  e  dell'agricoltura derivanti da leggi speciali .. ma
 altresi' tutti gli inquadramenti comunque  in  atto  nei  settori  in
 questione   al   momento   dell'entrata  in  vigore  della  legge  in
 argomento".
    Per   effetto   di   tale   disposizione   legislativa   e   della
 interpretazione  accolta,  societa' ricorrente, che opera nel settore
 pulizia di stabili, opifici, uffici ecc.,  viene  inquadrata  fra  le
 aziende  commerciali;  cio'  in  quanto  per  la  societa' ricorrente
 l'inquadramento viene effettuato per la prima volta,  successivamente
 all'entrata in vigore della legge n. 88/1989.
    Per  contro,  tutte le altre aziende, che pure operano nel settore
 pulizie di stabili, opifici,  uffici,  ecc.,  che  erano  gia'  state
 inscritte  nel  settore  industriale, precedentemente alla entrata in
 vigore della legge n. 88/1989, continuano ad  essere  inquadrate  nel
 settore industriale.
    Tale  differente  inquadramento  nel  settore  commerciale  o  nel
 settore industriale per aziende che svolgono la  identica  attivita',
 non e' solo nominalistica.
    Infatti  le attivita' inquadrate nel settore industriale godono di
 agevolazioni contributive sia generali che sociali. Talche' a parita'
 di condizioni il  costo  di  una  certa  attivita',  inquadrata  come
 industriale  e' sicuramente inferiore in misura apprezzabile rispetto
 al costo di una medesima attivita' inquadrata come terziario.
    Percio'  il  diverso  inquadramento  comporta  che  il  costo  del
 servizio svolto dalla Cleaning sia superiore successivamente a quello
 di altre ditte concorrenti che svolgono la stessa attivita',  ma  che
 restano    inquadrate    nel    settore   industriale   per   effetto
 dell'inquadramento precedente alla entrata in vigore della  legge  n.
 88/1989. Queste aziende possono continuare a beneficiare dei vantaggi
 eonomici  relativi  al settore industriale. Non appare manifestamente
 infondata l'eccezione d'incostituzionalita' della norma in  punto  di
 contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di identiche
 attivita' che ricevono differente trattamento giuridico, economico.
    Neppure    e'    manifestamente    infondata    l'eccezione     di
 incostituzionalita'  in  punto  di  contrasto  con  l'art.  41  della
 Costituzione ove si consideri che  l'impresa  di  pulizie  inquadrata
 dopo  l'entrata in vigore della legge n. 8/1989, e quindi nel settore
 commerciale, trova ostacoli  ad  esercitare  liberamente  l'attivita'
 economica,  in  presenza  di  aziende  concorrenti  che esercitano la
 stessa attivita' e che possono praticare prezzi  minori  per  effetto
 del  diverso  trattamento  normativo, del diverso inquadramento e del
 diverso regime contributivo.